Il curatore come sostituto d'imposta

30.08.2026

Il curatore della liquidazione giudiziale svolge una funzione centrale nella procedura concorsuale: amministra il patrimonio del debitore, realizza le attività, liquida le passività e provvede agli adempimenti fiscali connessi alla gestione della procedura. Tra questi rientra, in determinate ipotesi, l'assunzione della qualifica di sostituto d'imposta. La disciplina deve essere oggi letta alla luce del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il riferimento fondamentale è l'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, che ricomprende tra i soggetti tenuti a operare le ritenute anche i curatori della liquidazione giudiziale e i commissari liquidatori, quando corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta. La qualifica non opera in modo indistinto per ogni attività compiuta dal curatore. Essa si collega alla concreta corresponsione di somme qualificabili come redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

Il meccanismo della sostituzione d'imposta  

Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, il sostituto d'imposta è colui che, in forza di una disposizione di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, anche a titolo di acconto. Nel rapporto tributario si distinguono quindi: il sostituito, cioè il soggetto che realizza il reddito e al quale l'imposta si riferisce; il sostituto, cioè il soggetto che eroga la somma, effettua la ritenuta e la versa all'Erario; l'Amministrazione finanziaria, titolare della pretesa tributaria. Il curatore, quando paga un compenso professionale o una somma di lavoro dipendente, non diventa titolare del reddito del percettore. Egli assume piuttosto un obbligo strumentale e autonomo: deve trattenere una parte della somma, versarla all'Erario e documentare l'operazione. La ritenuta può avere natura: d'acconto, quando anticipa l'imposta definitiva dovuta dal percettore; d'imposta, quando esaurisce, per quella determinata fattispecie, il prelievo tributario

Quando il curatore assume la qualifica di sostituto 

Il presupposto ordinario è la presenza contemporanea di tre elementi: un pagamento o una corresponsione di somme o valori; un percettore determinato o determinabile; una fattispecie reddituale soggetta per legge a ritenuta. La semplice ammissione di un credito allo stato passivo non equivale, di regola, a pagamento. Neppure la predisposizione del progetto di distribuzione determina necessariamente l'effettuazione della ritenuta, se non è ancora avvenuta la concreta attribuzione della somma. L'obbligo nasce normalmente al momento in cui la procedura dispone il pagamento o rende concretamente disponibile la somma al creditore, secondo le regole applicabili alla specifica categoria reddituale. 

Il mancato assolvimento degli obblighi può comportare responsabilità del curatore sotto diversi profili: omessa o insufficiente applicazione della ritenuta; omesso o tardivo versamento; omessa o infedele certificazione; omessa o infedele presentazione del modello 770; errata qualificazione del pagamento; irregolare conservazione della documentazione. La responsabilità deve essere valutata considerando le circostanze concrete, la disponibilità delle somme, la natura del pagamento, le indicazioni ricevute dal percettore e l'eventuale presenza di obiettive difficoltà interpretative. La crisi di liquidità della procedura non elimina automaticamente l'obbligo di adempiere: il curatore deve programmare i pagamenti e gli adempimenti fiscali tenendo conto delle scadenze e delle somme da accantonare. 


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