il socio accomandatario fideiussore per i debiti sociali nel concordato semplificato
L'art. 117 CCII risulta applicabile anche al concordato semplificato, perché l'effetto vincolante verso i creditori anteriori e l'esdebitazione che ne consegue sono elementi propri della natura stessa del concordato, a prescindere dal fatto che in questo caso i creditori non votino.
Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 25-sexies, comma 8, CCII, l'omologazione del concordato semplificato vincola anche il socio illimitatamente responsabile, a meno che il piano non disponga diversamente. L'esdebitazione si estende a questo socio anche se ha garantito personalmente i debiti sociali con fideiussione, poiché la sua posizione debitoria deriva principalmente dal suo status di socio, che prevale su qualsiasi altro titolo di responsabilità riferito agli stessi debiti. La regola che tutela i creditori nei confronti dei fideiussori riguarda esclusivamente i garanti esterni alla società, non i soci illimitatamente responsabili, per i quali opera invece l'effetto liberatorio del concordato — anche in presenza di garanzie a prima richiesta, purché il credito garantito sia sorto prima della procedura.
