Transazione fiscale tributi locali nella crisi d'impresa

01.09.2026

L'art. 4 del decreto modifica il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) estendendo espressamente agli enti territoriali gli istituti del trattamento dei crediti tributari — in particolare gli artt. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII, relativi a concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata e liquidazione giudiziale. Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane possono ora essere destinatari di proposte di pagamento parziale o dilazionato dei propri tributi (IMU, TARI, ecc.) all'interno delle procedure di crisi d'impresa.

Il punto operativo più rilevante è il cram down fiscale: se i periti attestano che la proposta è più conveniente per l'ente rispetto all'alternativa fallimentare, il tribunale può omologare lo stralcio del debito anche contro il voto contrario dell'ente locale. Prima di questa riforma, gli enti locali restavano fuori da questo meccanismo, che valeva solo per Erario, INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Il revisore dell'ente locale interveniva "a monte" (quantificazione del FCDE, riaccertamento residui attivi), un compito quasi contabile-tecnico. Ora, quando l'ente è chiamato a votare o aderire a una proposta di transazione fiscale, il revisore è coinvolto in una valutazione di merito e di convenienza — deve esprimersi se accettare uno stralcio è preferibile al recupero integrale (spesso irrealistico) in caso di fallimento dell'impresa debitrice. È un salto di responsabilità: da controllo formale a giudizio prognostico su un'alternativa concorsuale, terreno tipicamente extra-contabile
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